Tag Archives: accertamento induttivo

Omessa dichiarazione IVA e riporto del credito

La Sesta sezione civile Tributaria della Corte con ordinanza 22902/2014 ha trasmesso gli atti al Primo Presidente per valutare l’opportunità di devolvere alle Sezioni Unite il problema della detraibilità di eccedenza di IVA, debitamente registrata nelle liquidazioni periodiche, in ipotesi di omissione della dichiarazione annuale relativa al periodo di maturazione di dette eccedenze in applicazione del combinato disposto degli artt. 19,27,28,30 e 55 DPR 633/1972.
E’ bene precisare che di solito nel contenzioso non è oggetto di contestazione la sussistenza del credito e per questa ragione la prima difesa del contribuente si risolve nell’evidenziare che la preclusione del diritto al riconoscimento del credito attiene alla fase amministrativa e non a quella giurisdizionale dell’accertamento del credito e quindi tale diritto deve comunque essere riconosciuto tutte le volte che il contribuente in giudizio ne abbia fornito alla prova.
Il contrasto giurisprudenziale richiamato nell’ordinanza citata attiene alla legittimità del ricorso alla liquidazione automatico da parte dell’A.F.; nel caso in cui l’atto impositivo si sia sostanziato nella liquidazione automatica, la difesa del contribuente eccepisce che la liquidazione automatica è tassativamente circoscritta alle ipotesi contemplate dall’art 54 DPR 633/1972, dovendo la maggior imposta scaturire ictu oculi dalle irregolarità formali della dichiarazione (ex multis Cass. 18/03/2009 n. 6517). Di conseguenza non rientrano nell’ambito applicativo dell’art. 54 DPR 633/1972 le valutazioni circa il disconoscimento di un credito d’imposta derivante dalla dichiarazione dell’anno precedente che era stato omesso ( Cass. 3/04/2012 n. 5318).
La Corte di Cassazione si è già espressa in senso diametralmente opposto alla posizione assunta dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 34/E con l’ordinanza sopracitata la n. 5318/2012.
A tale proposito la Suprema Corte ha ribadito espressamente che il disconoscimento dei crediti risultanti dalle dichiarazioni omesse può avvenire solo con atto di accertamento e non con una mera comunicazione di irregolarità.
L’ordinanza citata e le numerose sentenze (CTR Lombardia 124/28/2012 – CTR Lombardia 2942/29/14) conformi a detta interpretazione sanciscono inequivocabilmente l’illegittimità della prassi dell’Amministrazione fiscale, stante il fatto che la procedura mediante iscrizione a ruolo e notifica della cartella di pagamento viene attuata fuori dai limiti previsti dalla legge. In presenza di un credito non contestato la procedura di accertamento non può che condurre al riconoscimento del credito stesso.
Da ultimo si rileva che con la circolare 25 giugno 2013 n. 21 l’Agenzia delle Entrate ha attenuato la rigida interpretazione adottata con la circolare n. 34/E del 6 agosto 2012 ;per questo motivo per i provvedimenti adottati prima della circolare del 2013 , può essere ravvisata una disparità di trattamento tra i contribuenti in presenza di una identica disciplina di legge.
Resta comunque il fatto che il contrasto giurisprudenziale persiste con recente trasmissione da parte della Sezione Tributaria della Cassazione al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite proprio al fine di dirimere tale contrasto.

Posted in Accertamento tributario, Iva, Ricorso, Uncategorized | Tagged , , , , , , | Leave a comment

L’UTILIZZAZIONE DELL’AVVISO DI ACCERTAMENTO TRIBUTARIO NEL PROCEDIMENTO PENALE

Si segnala una sentenza del Tribunale Penale di Milano Sez. III (n. 8366/14) che ha affrontato la questione dei rapporti tra processo tributario e processo penale.
Nel caso di specie la contestazione del reato di omessa dichiarazione ex art 5 D.Lgvo n. 74/2000 trovava fondamento nella determinazione del reddito imponibile a mezzo del metodo induttivo disposto ai sensi degli art 41 DPR 600/73 e 55 DPR 633/72.( caso di “evasore totale”).
In proposito va rammentato che la Suprema Corte con sentenza n. 3995/2009 ha stabilito che anche in tema di accertamento delle imposte sui redditi, l’A.F. deve procedere alla ricostruzione della situazione reddituale complessiva del contribuente, tenendo conto anche delle componenti negative del reddito che siano comunque emerse dagli accertamenti compiuti tanto che, qualora per alcuni proventi non sia possibile accertare i costi, questi possono essere determinati induttivamente. Diversamente si assoggetterebbe ad imposta, come reddito d’impresa, il profitto lordo anziché quello netto e ciò in contrasto con il parametro costituzionale della capacità contributiva di cui all’art 53 Cost.
Nel caso di specie l’avviso di accertamento – peraltro non impugnato e quindi ormai definitivo – non ha tenuto conto delle componenti negative del reddito, comunque emerse in sede di accertamento, e ciò nonostante la Procura ha fatto proprie le conclusioni alle quali era pervenuta l’A.F.
Il Giudice penale, invece, ha evidenziato come per imposta evasa deve intendersi l’imposta dovuta da determinarsi sulla base della contrapposizione tra ricavi e costi d’esercizio fiscalmente detraibili e a fronte dell’esistenza di costi effettivamente sostenuti di cui non è stato dato conto o comunque induttivamente determinabili, è pervenuto alla conclusione che non sia stata raggiunta la prova del superamento della soglia di punibilità prevista dall’art 5 D.lvo 74/2000, prosciogliendo così l’imputato dal reato ascrittogli con la formula “perché il fatto non sussiste”.

Posted in Accertamento tributario, Processo penale | Tagged , , , , , , | Leave a comment