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RESIDENZA FISCALE: “LEGAMI FAMILIARI E PROFESSIONALI”

In tema di imposte sui redditi l’art 2 comma 2 del D.P.R. n. 917/16 individua perché sussista la residenza fiscale nello Stato tre presupposti indicati in via del tutto alternativa : il primo ,formale, rappresentato dalle iscrizioni nelle anagrafiche delle popolazioni residenti, gli altri due , di fatto, costituiti dalla residenza o dal domicilio nello Stato ai sensi del codice civile; ne consegue che l’iscrizione del cittadino nell’anagrafe dei residenti all’estero(AIRE) non è elemento determinante per escludere la residenza fiscale in Italia, allorchè il soggetto abbia nel territorio dello Stato il proprio domicilio inteso come sede principale degli affari ed interessi economici nonché delle proprie relazioni personali (Cass.Civ. n. 13803/01 – Cass.Civ. n. 14434/10).
La giurisprudenza della Corte di Giustizia si muove sullo stesso piano laddove si esprime nel senso che “ai fini della determinazione del luogo di residenza devono essere presi in considerazione sia i legami professionali e personali dell’interessato in un luogo determinato, sia la loro durata e qualora tali legami non siano concentrati in un solo Stato, l’art. 7 n. 1 comma 2 della Direttiva 83/82/CEE riconosce la preminenza dei legami personali sui legami professionali. Nell’ambito della valutazione dei legami personali e professionali dell’interessato tutti gli elementi di fatto rilevanti devono essere presi in considerazione vale a dire, in particolare, la presenza fisica sul territorio dello Stato, la disponibilità di un’abitazione , il luogo di esercizio dell’attività patrimoniali e quello in cui via siano gli interessi patrimoniali”
Giova ricordare che la norma di cui all’art. 2 comma 2-bis TUIR introduce altresì una presunzione relativa di residenza per i cittadini che trasferiscono la propria residenza o il proprio domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata; al fine di essere esclusi dal novero dei soggetti residenti in Italia ricade su di essi l’onere di provare di risiedere effettivamente in quei Paesi. Sul punto è utile precisare che in alcune sentenze della Cassazione – e ciò in contrasto con la giurisprudenza della Corte di Giustizia sopra richiamata- si privilegia il luogo in cui la gestione degli interessi economici viene esercitata abitualmente in modo riconoscibile a terzi e quindi non attribuendo alle relazioni affettive e familiari (c.d.legami personali ) alcuna rilevanza ai fini probatori della residenza fiscale.
Stante i diversi orientamenti non ancora consolidati la difesa del contribuente deve cercare necessariamente di valorizzare gli elementi di fatto a sostegno delle proprie ragioni e detta scelta “obbligherà” il giudice di merito a prenderli in considerazione (qualunque sia la decisione in concreto adottata).

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