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La figura dell’avvocato e la sua percezione nell’opinione pubblica

La Corte Costituzionale con una recentissima sentenza ( la sentenza n.18 del 24 gennaio 2022) ha stabilito  l’illegittimità costituzionale dell’art. 41 bis della Legge n. 354/74 ( la legge sull’ordinamento penitenziario) nella parte in cui era previsto il visto di censura sulla corrispondenza tra il detenuto sottoposto al regime carcerario “duro” e il proprio difensore.

Ora in questa sede non  intendo commentare la sentenza in questione, peraltro pienamente condivisibile.  Voglio solo sottolineare come la vicenda in questione ci consente di fare una breve riflessione su come viene percepita la figura dell’avvocato nel nostro Paese.

E’ uscito infatti il 25 gennaio u.s. un articolo su “Il Fatto quotidiano” dal titolo ” La Consulta cancella la censura sulla corrispondenza tra i detenuti al 41-bis e avvocati. Geniale: così i boss potranno ordinare omicidi e stragi per lettera “ a firma della giornalista Antonella Mascali. L’articolo  ha suscitato la pronta e sdegnata  reazione  del Consiglio Nazionale Forense del 26 gennaio; il CNF  ha sottolineato con forza che “è inaccettabile il messaggio distorto che si evince dal titolo citato che ammanta di supposta illiceità la figura dell’avvocato, ingenerando l dubbio che il difensore, anche solo potenzialmente possa essere la longa manus del proprio assistito”. 

Certo non costituisce una novità il fatto che l’avvocato è stato spesso  rappresentato come un azzeccagarbugli di manzoniana memoria oppure come un amico dei disonesti; forse ciò dipende dal fatto che quando si parla di giustizia le idee non sono chiare . Basti pensare che si continua ancora oggi a fare una grande confusione continuando a chiamare, ad esempio,  giudici i P.M.  I. P.M. non sono giudici ! E ancora sul ruolo dell’avvocato e dei pubblici ministeri; è’ ovvio che gli stessi svolgono una funzione diversa. La parte pubblica è tenuta ad inserire nel processo anche gli elementi a favore dell’imputato ; l’avvocato difensore, parte privata,  è invece obbligato a far entrare nel processo solo gli  elementi favorevoli.  Se l’avvocato violasse tale dovere commetterebbe, quantomeno,    un illecito deontologico. Come ha sottolineato il Presidente dell’Unione delle Camere Penali , l’avv. Gian Domenico Caiazza in una recente intervista “in questi anni abbiamo assistito ad una costante e crescente messa in discussione del ruolo dell’avvocato, il cui libero e pieno esercizio del del diritto di difesa del proprio assistito viene prevalentemente interpretato come un intralcio alla giustizia e ciò è la conseguenza dell’alterazione che è avvenuta nella dinamica del processo penale che ha spostato il baricentro dal giudizio alle indagini. Se si attribuisce all’investigazione , all’ipotesi accusatoria un peso quasi conclusivo nella valutazione penale del fatto, tutto ciò che mette in discussione l’ipotesi accusatoria viene considerata come un ostacolo all’affermazione della giustizia”.

 

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