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Rinuncia all’eredità e obblighi tributari

Il contribuente che abbia rinunciato all’eredità non può essere in alcun modo considerato titolare della soggettività passiva dei debiti fiscali del de cuis.  L’art. 521 comma del codice civile prevede che chi rinuncia all’eredità è come se non vi fosse mai stato chiamato; quindi se viene notificato un avviso di accertamento ad un soggetto che ha rinunciato all’eredità,  può essere eccepito il difetto di legittimazione passiva rispetto alla pretesa fiscale. La rinuncia all’eredità ha effetto immediato e rende nulla la notifica al “chiamato” dell’avviso di accertamento dei redditi del de cuius ; resta però salva la potestà di accertamento dell’Ufficio nel caso in cui ,nel termine di prescrizione decennale, i chiamati all’eredità compiano atti implicanti l’accettazione.

Nella pratica quotidiana , nonostante l’orientamento ormai granitico  della Cassazione sul tema, gli Uffici continuano ad emettere  avvisi di accertamento nei confronti dei contribuenti che hanno già rinunciato all’eredità sulla base dell’assunto secondo il quale la rinuncia all’eredità non sarebbe atto irrevocabile e definitivo.

Secondo la tesi dell’Ufficio il contribuente deve rimanere in balia dell’Amministrazione finanziaria per dieci anni e cioè sino allo scadere del termine in questione previsto per la revoca della rinuncia!

Da ultimo è bene comunque prendere in considerazione una situazione diversa che porta a conclusioni opposte a quelle sopra descritte; il caso è quello del chiamato all’eredità nel possesso dei beni ereditari che non ha compiuto l’inventario entro tre mesi dal giorno del ricevimento della notizia del decesso del de cuius ; in questo caso il chiamato all’eredità non può rinunciare all’eredità e la rinuncia all’eredità che sia fatta dopo tre mesi dall’apertura della successione ,senza che sia stato computo alcun inventario,  è priva  di qualsivoglia effetto;  il chiamato all’eredità quindi diventa a tutti gli effetti erede del de cuius ( cfr. Cass. Sez. V n. 36080/2021).

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