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Nozione di “luogo di lavoro” ex art 62 D.lgs. 81/2008″ ed individuazione degli obblighi prevenzionistici

Il caso riguarda un incidente mortale occorso a Tizio mentre era intento a tagliare un albero sito nel terreno di proprietà di Caio.
In fase di indagine, Caio dichiarava che Tizio, suo parente e vicino di casa, , si era offerto di tagliare il pino in modo di trattenere la legna per la sua famiglia e precisava che Caio spesso faceva tali lavori per cortesia perché si scambiavano dei favori.
L’ASL concludeva che Caio era in realtà da qualificarsi come datore di lavoro di Tizio in quanto esercitava di fatto poteri direttivi e aveva commissionato il taglio dell’albero. In tal senso l’ASL concludeva ritenendo sussistente anche la contravvenzione di cui all’art. 71 d.lgs 81/2008 perché Caio aveva omesso di mettere a disposizione della p.o. idonea apparecchiatura volta a garantir la sicurezza della p.o.
Di diverso avviso è la Procura che perviene a conclusioni diametralmente opposte, fatte poi proprie dal GIP nel provvedimento di archiviazione.
La Procura infatti ha ritenuto che non sussista nel caso di specie il reato ipotizzato ex art. 589 c.p. – art. 71 d.lgs 81/2008 in quanto il luogo del sinistro non può qualificarsi come “luogo di lavoro” ex art. 62 d.lgs cit. e che l’indagato Tizio quindi non può ritenersi datore di lavoro tenuto all’applicazione della relativa normativa antinfortunistica.
La richiesta di archiviazione richiama l’orientamento della Corte di Cassazione secondo cui in materia di responsabilità per violazione delle norme antinfortunistiche , il datore di lavoro, obbligato al rispetto delle prescrizioni dettate dal Titolo II del d.lgs n. 81/2008 per la sicurezza dei luoghi di lavoro, va identificato in colui che riveste tale ruolo nell’organizzazione imprenditoriale al quale accede il luogo di lavoro medesimo.
Nel caso di specie Tizio non era un lavoratore dipendente ma un parente dell’indagato Caio, che si era offerto di tagliare gli alberi presenti nel giardino e che provvedeva a potare con una motosega di sua proprietà e con le modalità che egli aveva scelto.
Il giardino dell’abitazione dell’indagato non può qualificarsi come “luogo di lavoro” in quanto Caio non è titolare di alcuna azienda, neanche di fatto, non ha commissionato il lavoro alla parte offesa, il quale durante un pranzo si era offerto di tagliare la legna.
Ciò detto il P.M. nella sua richiesta di archiviazione conclude che l’indagato Caio non aveva alcun obbligo di fornire il materiale infortunistico né di vigilare sull’attività della p.o. che ha agito in autonomia e il sinistro purtroppo si è verificato per errore della parte offesa e nessuna colpa può ritenersi sussistente in capo a Caio che, sulla base di quanto indicato sopra, non rivestiva alcuna posizione di garanzia.
In definitiva, si può concludere che è vero che ogni tipologia di spazio può assumere la qualità di “luogo di lavoro” a condizione però che ivi sia ospitato almeno un posto di lavoro o esso sia accessibile al lavoratore nell’ambito del proprio lavoro.

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