“Patteggiamento” e reati tributari: possibilità e preclusioni.

L’art. 13 bis comma 2 del D.lgs n. 74/2000 prevede che il c.d.  patteggiamento (l’istituto dell’applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p.) per i reati tributari  può essere chiesto solo quando ricorra la circostanza di cui al comma 1 nonchè il ravvedimento operoso,  fatte salve le ipotesi di cui all’art. 13 comma 1 e 2. A sua volta il comma 1 dell’art. 13 bis, richiamato espressamente dal comma 2, prevede che, fuori dai casi di punibilità, le pene per i delitti di cui al d.lgs n. 74/2000 sono diminuite sino alla metà e non si applicano le pene accessorie indicate nell’art. 12 , se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari- comprese sanzioni amministrative e interessi- sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all’accertamento previste dalla norme tributarie.

Ciò detto , in  forza del combinato disposto dei commi 1 e 2 dell’art. 13 bis, la condizione per accedere al patteggiamento, per i reati tributari previsti dal d.lgs n. 74 del 2000 è costituito dal preventivo ed integrale pagamento del debito , delle sanzioni e degli interessi nonchè dal ravvedimento operoso.

Sotto il profilo operativo, si segnala che il comma 3 dell’art. 13 d.lgs cit. prevede che,  qualora prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il debito tributario sia in fase di estinzione mediante rateizzazione, anche ai fini dell’applicabilità dell’art. 13 bis , è dato termine di tre mesi per il pagamento del debito residuo. In tal caso la prescrizione è sospesa e il Giudice ha facoltà di prorogare tale termine una sola volta pdf non oltre tre mesi qualora lo ritenga necessario, ferma restando la sospensione della prescrizione .

Tornando alla regola generale di cui sopra (necessità del pagamento integrale del debito per accedere al patteggiamento), detta regola subisce tuttavia alcune eccezioni. L’art. 13 bis fa salve le ipotesi di cui all’art. 13 comma 1 e 2. Si segnala infatti che ai sensi dell’art. 13 del d.lgs n. 74/2000, i reati ex art. 10 bis,10ter e 10 quater comma 1 del predetto decreto non sono punibili se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari (comprese sanzioni amministrative e interessi) sono stati estinti . Il comma 2 dell’art. 13 dispone poi che i reati ex art. 4 e 5 non sono punibili se i debiti tributari (comprese sanzioni amministrative e interesse) sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, a seguito del ravvedimento operoso o della presentazione della dichiarazione omessa entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo, semprechè il ravvedimento o la presentazione siano intervenuti prima che l’autore del reato abbai avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali.

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