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Illecita compensazione di crediti di imposta e archiviazione per particolare tenuità del fatto
Ho recentemente assistito un amministratore di una società specializzata nella vendita all’ingrosso di carta e cartone, denunciato per il reato di cui all’art. 10 quater co. 2 del D.lgs 74/2000 per aver utilizzato in compensazione crediti di imposta per attività di ricerca e sviluppo (previsti dall’art. 3 del d. lgs 145/2023) da ritenersi non esistenti -secondo l’ipotesi accusatoria- in quanto il progetto mancava dei requisiti di novità e creatività.
La società infatti aveva deciso di avviare una attività di ricerca e sviluppo finalizzata all’individuazione di imballaggi “green”. L’obiettivo non era solo quello di realizzare un prodotto innovativo per il settore ma anche di poter godere del credito di imposta derivante dai costi di ricerca e sviluppo.
Nel caso di specie la società si è determinata, per evitare un lungo contenzioso tributario, ad aderire alla recente sanatoria attraverso il riversamento della somma contestata e non versata, regolarizzando così la sua posizione con l’erario.
Ciò ha avuto una incidenza decisiva anche per la definizione del procedimento penale ex art. 131 bis c.p., definizione consentita nel caso di specie perchè il suddetto delitto è punito con la pena da un anno e sei mesi a sei anni di reclusione (per l’art. 131 bis c.p. la pena nel minimo non deve essere superiore a 2 anni).L’offesa inoltre è stata ritenuta di particolare tenuità tenuto conto per l’appunto della definizione del contenzioso con l’Agenzia delle Entrate competente e si è preso in considerazione, da ultimo, il fatto che la soglia di punibilità del reato contestato era stata superata in modo marginale.
Il procedimento penale in questione è stato quindi archiviato dal GIP per particolare tenuità del fatto, ricorrendone tutti i presupposti in fatto ed in diritto.