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Riscossione tributaria e intimazioni di pagamento
L’intimazione di pagamento ex art. 50 DPR n.602/1973 viene notificata al contribuente quando è passato più di un anno dalla notifica della cartella esattoriale senza che l’Agenzia delle Entrate.- Riscossione abbia dato inizio alla procedure esecutive.
A partire dalla data in cui debitore riceve la suddetta intimazione decorre il termine molto breve di 5 giorni per pagare il dovuto. Decorso tale termine l’Agenzia delle Entrate – Riscossione potrà procedere con le azioni coattive previste dalla legge (pignoramento mobiliare, immobiliare etc.)
E’ importante capire in quali casi si piò impugnare l’intimazione di pagamento; ad esempio nel caso in cui si ritenga possa essere eccepita la mancata notifica della cartella indicata nell’intimazione oppure nel caso in cui si ritenga che sia maturata la prescrizione della pretesa impositiva.
Occorre infatti sottolineare che l’intimazione di pagamento è un atto autonomamente impugnabile ex art. 19 co. 1 lett. e) Dlgs n. 546/1992 con la conseguenza che nel caso in cui il contribuente, ricorrendone i presupposti, non si attivi in tal senso, la pretesa tributaria per così dire si “cristallizza” (principio della cristallizzazione della pretesa tributaria – Cass. n. 3509/2025).
Occorre comunque sempre verificare se gli atti precedenti siano stati impugnati e verificare, si ribadisce, se è intervenuta la prescrizione tra gli atti interruttivi notificati al contribuente (si tenga presente che in materia di tributi erariali la prescrizione è decennale cfr art. 2946 c.c.).
Nella pratica accade spesso che le cartelle siano state notificate regolarmente e che a queste sia seguita la notifica di più atti di intimazione. La mancata impugnazione impugnazione di un intimazione di pagamento nei termini di legge comporta la cd cristallizzazione delle pretese creditorie dell’Ufficio (cfr CGT I grado Milano n. 1662/2025) con effetti pregiudizievoli per le ragioni del contribuente